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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17846 depositata il 2 luglio 2025 – La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado

La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18071 depositata il 3 luglio 2025 – Il principio dell’unicità del processo d’impugnazione contro una stessa sentenza, comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo, in base nel rispetto dei termini stabiliti per l’impugnazione principale che non trova deroga nell’ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione avverso capi diversi da quelli della già proposta impugnazione

Il principio dell'unicità del processo d'impugnazione contro una stessa sentenza, comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo, in base nel rispetto dei termini stabiliti per l’impugnazione principale che non trova deroga nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione avverso capi diversi da quelli della già proposta impugnazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17553 depositata il 30 giugno 2025 – La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesa un ‘’fatto processuale’’- la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine ‘’breve’’ di impugnazione e, quale manifestazione di ‘’auto responsabilità’’ della parte

La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesa un ‘’fatto processuale’’- la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine ‘’breve’’ di impugnazione e, quale manifestazione di ‘’auto responsabilità’’ della parte

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17549 depositata il 30 giugno 2025 – L’art. 8 della l. n. 689 del 1981, nel prevedere l’applicabilità dell’istituto del cd. “cumulo giuridico” tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate non è legittimamente invocabile con riferimento al concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni

L'art. 8 della l. n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cd. "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate non è legittimamente invocabile con riferimento al concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 103 depositata l’ 8 luglio 2025 – Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’art. 23, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro)

Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’art. 23, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro)

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18690 depositata l’ 8 luglio 2025 – Il principio di non discriminazione, per quanto riguarda le condizioni di impiego, è stabilito della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo cui i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive

Il principio di non discriminazione, per quanto riguarda le condizioni di impiego, è stabilito della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo cui i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive

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